Art. 5
In vigore dal 5 dic 1997
1. L'articolo 11 del regolamento è così modificato:
a) nel comma 1, le parole "o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'", sono sostituite dalle seguenti: ", che la trasmette al comitato di cui all' unitamente alla relazione prevista dall'";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Se l'elargizione è richiesta anche in relazione al mancato guadagno, alla domanda è allegata copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA del richiedente relative ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero a partire dall'inizio dell'attività, se più recente. Se si tratta di società, è allegata altresì copia dei bilanci relativi al medesimo periodo.";
c) nel comma 3, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le parole: "ai commi 1, 2 e 2-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-5