Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 5 dic 1997
1. Dopo l'articolo 11 del regolamento è aggiunto il seguente articolo 12: "Art. 12 (Elenco delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall', comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 luglio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro di grazia e giustizia Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 213
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-6