Art. 6
Formazione della graduatoria
In vigore dal 12 apr 1997
1. Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato per la formazione della graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria per l'ammissione alle prove scritte del concorso è formata dal sistema automatizzato. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.
3. Al termine di ogni sessione, il candidato che ne faccia richiesta può prendere visione (è consegnata copia) del promemoria delle risposte date. Il promemoria contiene i numeri di riferimento dei quesiti, a fianco dei quali è riportato il numero della risposta data (da 1 a 4).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-6