Art. 8
Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti
In vigore dal 18 dic 1999
Commissione ministeriale
per l'archivio informatico dei quesiti
1. La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall', comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato.
Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vicepresidenza.
4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.
6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.
7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.
8. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.
9. La pubblicità di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all', comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o più supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 1997
Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 180
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-8