Art. 3
Punteggi per le risposte
In vigore dal 18 dic 1999
1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza ''Domanda facilè' (numero 1) - "Domanda di media difficoltà" (numero 2) - "Domanda difficile" (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.
2. L'attribuzione del grado di difficoltà delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-3