Art. 4
Modalità delle prove di preselezione
In vigore dal 18 dic 1999
1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.
2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.
3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione e non sia in grado di dargli suggerimenti.
4. Ciascun candidato dovrà rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.
5. La durata massima della prova è di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.
6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti.
La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei qesiti da somministrare si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all', in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.
7. È ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-4