Art. 5
Svolgimento delle prove di preselezione
In vigore dal 12 apr 1997
1. I candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della prova.
2. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale.
3. Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del relativo questionario.
4. I quesiti da proporre ai candidati sono selezionati tra quelli pubblicati a norma dell', comma 3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-5