Art. 5

Svolgimento delle prove di preselezione

In vigore dal 12 apr 1997
1. I candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della prova. 2. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale. 3. Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del relativo questionario. 4. I quesiti da proporre ai candidati sono selezionati tra quelli pubblicati a norma dell', comma 3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.
Storico versioni

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