Art. 2
Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti
In vigore dal 12 apr 1997
Criteri di redazione, di formulazione
e di raggruppamento dei quesiti
1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola "quesito" il testo di un'unica domanda con quattro risposte numerate da 1 a 4, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell', i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di uno o più principi normativi che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte ovvero come caso pratico, secondo i normotipi di cui all'allegato A.
3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia. Ad ogni quesito sono attribuiti codici di identificazione al fine di consentire il raggruppamento per materia e di evitare l'assegnazione al medesimo candidato di più domande, anche se non identiche, relative alla medesima problematica giuridica. I codici non sono resi palesi ai candidati durante la prova di preselezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;74#art-2