Art. 7
In vigore dal 12 apr 1997
1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ciascun anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione semestrale al Parlamento prevista dall'-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni relative al primo semestre solare oggetto di monitoraggio sono trasmesse entro il 31 ottobre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
Flick
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del tesoro
Ciampi
Il Ministro dell'interno
Napolitano
Il Ministro della difesa
Andreatta
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 179
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;73#art-7