Art. 3
In vigore dal 12 apr 1997
1. Contestualmente alle informative previste dall'articolo 10-bis, commi 3 e 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, il procuratore della Repubblica o il questore danno comunicazione al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario delle proposte relative al sequestro di beni ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Ciascun bene, titolo o somma è contrassegnato con un codice alfanumerico che è riportato a margine delle proposte, nonché in ogni altra comunicazione inerente allo stato del procedimento per il sequestro o per la confisca. Le caratteristiche del codice sono predeterminate dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, sulla base del coordinamento previsto dall', comma 2.
2. Analoga comunicazione è effettuata a cura delle cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione, contestualmente all'adozione:
a) dei provvedimenti che dispongono o revocano il sequestro di beni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dei provvedimenti con i quali è disposta la confisca di beni o cauzioni, ovvero l'esecuzione su beni costituiti in garanzia;
c) delle decisioni adottate in sede d'impugnazione avverso i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo contengono gli elementi necessari a distinguere il denaro, i titoli e i beni mobili, mobili registrati, immobili ed aziendali, la loro consistenza ed ubicazione e, ove possibile, il valore stimato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-24;73#art-3