Art. 2

In vigore dal 12 apr 1997
1. I dati di cui all' sono raccolti presso: a) le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari interessati; b) gli uffici del registro, la Direzione centrale del demanio del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio, ovvero, ove questi ultimi non siano istituiti, le sezioni staccate del demanio; c) le prefetture; d) le questure; e) i comuni. 2. I dati affluiscono al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per via telematica o su supporto informatico, oppure, quando non è possibile in alcun modo ricorrere a tali mezzi, su supporto cartaceo. La raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati nell'ambito di strutture e con mezzi già in dotazione alle amministrazioni interessate e, comunque, senza oneri aggiuntivi oltre quelli previsti dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109. 3. La Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario provvede al trattamento dei dati nell'ambito di un apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati, nel quale sono registrati, in particolare: a) i dati relativi ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati; b) i dati di cui all', comma 3; c) le altre informazioni trasmesse ai sensi degli . 4. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all', i dati sono elaborati in modo da distinguere gli atti e i provvedimenti adottati in ciascun semestre dell'anno solare. 5. Allo scopo di evitare la sovrapposizione delle medesime informazioni riguardanti uno stesso bene, il codice alfanumerico inizialmente apposto ai sensi dell', comma 1, è riprodotto nella documentazione relativa alla comunicazione e al versamento rispettivamente previsti dagli nonies, comma 1, e 2-undecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotti dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109, nonché in ogni altra comunicazione comunque effettuata ai sensi del presente regolamento.
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