Art. 4

In vigore dal 12 apr 1997
1. Entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2-decies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109, il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze comunica al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati attinenti alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e alle finalità perseguite in base a ciascun provvedimento ai sensi dell'-undecies della medesima legge n. 575. Il direttore centrale segnala, altresì, gli ulteriori provvedimenti significativi attinenti all'utilizzazione dei medesimi beni. 2. Il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati relativi ai provvedimenti che dispongono la cessione gratuita, la distruzione del bene o l'annullamento del credito ai sensi del comma 1 dell'-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109. 3. Gli uffici del registro comunicano al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, l'ammontare delle somme di denaro di cui all'-undecies, commi 1 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109. La comunicazione è effettuata non oltre cinque giorni dal relativo versamento.
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Art. 4 Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati — Testo vigente | Portale Normativo