Art. 6
In vigore dal 12 apr 1997
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, le Amministrazioni dello Stato interessate alle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento hanno accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all', comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento, anche attraverso consultazioni periodiche tra le amministrazioni indicate nel comma 1.
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