Art. 5

In vigore dal 12 apr 1997
1. Il prefetto acquisisce dai comuni, che sono tenuti a fornirli, i dati relativi all'utilizzazione dei beni immobili trasferiti al patrimonio del comune ai sensi dell'-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109. I dati sono comunicati con cadenza mensile al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per il tramite del Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza. 2. Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, richiede ogni bimestre al Ministero dell'interno la trasmissione dei dati concernenti: a) l'ammontare del fondo di cui all'-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 109; b) i singoli contributi erogati ai sensi del medesimo -duodecies, le relative finalità e i destinatari.
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