Art. 9
Servizio per la vigilanza sugli enti
In vigore dal 21 mar 1997
1. Il Servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il Dipartimento della programmazione, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali e segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.
Ufficio II - Vigilanza e controllo sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Ufficio III - Riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; controllo di gestione.
Ufficio IV - Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche; vigilanza e monitoraggio delle sperimentazioni gestionali e sulla collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale; trasferimento dei risultati delle ricerche; pubblicazione del bollettino delle ricerche. Collegamenti con enti e istituzioni di ricerca.
Ufficio V - Vigilanza sui fondi integrativi sanitari. Consulta permanente per i rapporti con i soggetti promotori e gestori dei fondi; rapporti con gli organi di amministrazione e di controllo degli enti gestori dei fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-9