Art. 4
Dipartimento della prevenzione
In vigore dal 21 mar 1997
1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.
Ufficio II - Coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e delle attività comunitarie ed internazionali.
Aspetti connessi alla protezione civile.
Ufficio III - Malattie infettive e profilassi internazionale; osservatorio epidemiologico nazionale.
Ufficio IV - Malattie non trasmissibili di rilievo sociale; disabilità fisiche e psichiche.
Ufficio V - Misure sanitarie nei settori materno-infantile, dell'età evolutiva, dell'anziano e della famiglia.
Ufficio VI - Dipendenze da farmaci e sostanze da abuso e A.I.D.S.
Ufficio VII - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro; radioprotezione dei lavoratori e della popolazione generale; sicurezza del traffico.
Ufficio VIII - Igiene e sicurezza degli ambienti di vita confinati; igiene del suolo e dell'abitato; inquinamento atmosferico ed acustico.
Ufficio IX - Tutela igienico-sanitaria delle acque; acque minerali e termali.
Ufficio X - Sostanze e preparati chimici; industrie insalubri e ad alto rischio; biotecnologie di rilevanza ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-4