Art. 5
Dipartimento per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza
In vigore dal 21 mar 1997
Dipartimento per la valutazione di medicinali
e la farmacovigilanza
1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali, segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicità ed informazione dei farmaci ed altri prodotti; centro dati.
Ufficio II - Sperimentazione clinica; buona pratica clinica; usi speciali di farmaci non registrati.
Ufficio III - Produzione, esportazione, importazione e conservazione dei medicinali, inclusi sieri, vaccini e medicinali omeopatici nonché dei dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; buone pratiche di laboratorio, di fabbricazione e di distribuzione.
Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali; revisioni e rinnovi delle autorizzazioni.
Ufficio V - Revoche, sospensioni e sequestri di specialità medicinali e di dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; sistema d'allerta.
Ufficio VI - Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.
Ufficio VII - Sicurezza e corretta utilizzazione dei farmaci; controlli di stato.
Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Ufficio IX Prodotti cosmetici; prodotti di erboristeria; immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro.
Ufficio X - Procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari.
Ufficio XI - Prezzi dei farmaci; spesa farmaceutica, contrattazioni in materia di farmaci ed altri aspetti di farmacoeconomia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-5