Art. 10
Servizio ispettivo ed unità di crisi
In vigore dal 21 mar 1997
1. Il Servizio ispettivo ed unità di crisi è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali; attività operativa e di supporto tecnico-giuridico afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce.
Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni; unità di crisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-10