Art. 6
Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria
In vigore dal 21 mar 1997
Dipartimento degli alimenti e nutrizione
e della sanità pubblica veterinaria
1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:
Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.
Ufficio II - Ricerca veterinaria; formazione professionale; indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Commissione per la ricerca veterinaria.
Ufficio III - Affari comunitari e internazionali; coordinamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e per gli adempimenti CEE.
Ufficio IV - Igiene e tecnologie alimentari.
Ufficio V - Controllo ufficiale degli alimenti.
Ufficio VI - Profilassi e polizia veterinaria delle malattie della lista A dell'O.I.E. e delle altre malattie delle specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina pianificata e non pianificata; piani di emergenza.
Ufficio VII - Polizia veterinaria generale. Profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive ed infestive della lista B dell'O.I.E. interessanti equidi e specie avicunicole, specie di acquacoltura, api, selvaggina allevata, fauna selvatica; profilassi pianificate di settore; lotta alle zoonosi.
Ufficio VIII - Igiene delle carni, preparazioni e prodotti carnei.
Ufficio IX - Igiene dei prodotti della pesca, latte e derivati, uova ed altri alimenti di origine animale.
Ufficio X - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica.
Tutela sanitaria della riproduzione animale e fecondazione artificiale. Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo.
Ufficio XI - Farmaci veterinari, prodotti destinati all'alimentazione animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria.
Ufficio XII - Dietetica e nutrizione.
Ufficio XIII - Additivi alimentari; materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti; contaminanti.
Ufficio XIV - Alimenti di origine vegetale e prodotti fitosanitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-6