Art. 7

Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale

In vigore dal 21 mar 1997
Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale 1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Relazioni con il pubblico; affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio. Ufficio II - Organizzazione; dotazioni organiche, fabbisogni e carichi di lavoro; formazione e aggiornamento del personale; pari opportunità. Ufficio III - Affari giuridici; fondazioni ed associazioni. Ufficio IV - Stato giuridico del personale. Ufficio V - Matricola; procedure di reclutamento; concorsi; mobilità; procedimenti disciplinari. Ufficio VI - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza. Ufficio VII - Bilancio; gestione finanziario-contabile degli ufici periferici. Ufficio VIII - Contratti e patrimonio; provveditorato; servizi generali; servizi sociali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-12-27;704#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo