Art. 4
Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata
In vigore dal 1 mar 1997
Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa
armonizzata o non armonizzata
1. Per ottenere il rimborso previsto dall', comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall', comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-12;689#art-4