Art. 7

Verifiche e controlli dell'UTF

In vigore dal 1 mar 1997
1. In caso di esportazione, la verifica del prodotto può essere effettuata, a richiesta ed a spese dell'operatore, dall'UTF presso il luogo dove sono detenuti i prodotti prima della spedizione. In tal caso il suddetto ufficio suggella la partita e vidima i documenti di accompagnamento, in vista della loro presentazione alla competente dogana, per le ulteriori incombenze. 2. L'UTF può effettuare controlli in loco sulle partite oggetto della dichiarazione presentata in applicazione della procedura richiamata dall', comma 1. Può pure effettuare, direttamente o promuovendo, secondo le procedure vigenti, l'intervento dei competenti uffici, nazionali o comunitari, o dei comandi della Guardia di finanza, verifiche sull'autenticità della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonché su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso.
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