Art. 3
Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata
In vigore dal 1 mar 1997
Immissione in consumo in altri Paesi comunitari
di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata
1. Per ottenere il rimborso, previsto dall', comma 2, lettera d), in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armonizzata, viene seguita la procedura di cui all', comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione.
2. A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali è inclusa la partita trasferita.
Storico versioni
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