Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 1 mar 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di restituzioni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visti gli , comma 6, 7, comma 1, lettera e), 14, commi da 2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e 61, comma 2, del citato testo unico;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Campo d'applicazione
1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", è concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 viene concesso il rimborso:
a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico, in caso d'impiego di oli minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, quando non è prevista una specifica, diversa disposizione legislativa;
b) ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 6 del testo unico, in caso d'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano;
c) ai sensi dell', comma 6, del testo unico, nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa;
d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i prodotti sottoposti alle imposte di cui all'articolo 62 del testo unico medesimo, d'ora in avanti denominate "accise non armonizzate", sono immessi in consumo in altro Paese comunitario, esportati od impiegati in usi agevolati;
e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si rende dovuto il rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;
f) ai sensi dell', comma 1, lettera e) del testo unico, quando, in caso di irregolarità nella circolazione, sorge il diritto al rimborso in conseguenza dell'individuazione, in un altro Paese comunitario, del luogo in cui l'irregolarità medesima è stata commessa;
g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;
h) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico, in qualsiasi altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-12;689#art-1