Art. 2

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa

In vigore dal 1 mar 1997
Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa 1. Per ottenere il rimborso previsto dall', comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise. Se il trasferimento è effettuato attraverso un Paese EFTA, la partita è scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, non coperto da cauzione, fino alla dogana nazionale dalla quale viene emesso il documento previsto per il transito interno. Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata. 2. Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento è subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio. 3. Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1.
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