Art. 5

Altri casi di rimborso

In vigore dal 1 mar 1997
1. Per consentire l'effettuazione del rimborso nei casi previsti dall', comma 2, si seguono, in particolare, le procedure previste: a) per l'impiego di oli minerali negli usi esenti di cui alla tabella A, punto 1, allegata al testo unico, dall', comma 7, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, che regolamenta l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione; b) per l'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano, dall'articolo 10, commmi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, che regolamenta l'impiego dell'alcole e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta; c) nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa, dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise; d) per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate, impiegati in usi agevolati, dall', comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1996, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi. 2. Per i rimborsi dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, per quelli conseguenti all'individuazione, in altro Paese comunitario, del luogo in cui è stata commessa irregolarità nella circolazione, o conseguenti a miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti o, infine, per qualsiasi altro caso in cui il rimborso sia conseguente ad una indebita corresponsione dell'imposta o ad un impiego agevolato, e per il quale non sia prevista una diversa, specifica normativa, si seguono le modalità operative stabilite dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. In ogni caso viene presentata all'UTF competente per territorio documentata domanda di rimborso.
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