Art. 6
In vigore dal 31 dic 1996
1. La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonché l'ulteriore documentazione di cui all' a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.
2. Nello stesso periodo la banca di secondo livello è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria i medesimi documenti di cui al comma 1.
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