Art. 7
In vigore dal 31 dic 1996
1. La banca di secondo livello comunica all'Amministrazione finanziaria secondo le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione stabilite con successivo decreto ministeriale, i seguenti dati:
a) i dati identificativi del soggetto non residente così come rilevati dai modelli di cui al precedente , nonché le successive variazioni apportate:
1) codice investitore;
2) dati anagrafici investitore;
3) codice del rappresentante legale o volontario;
4) dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;
5) dati dell'autorità fiscale;
6) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;
7) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;
8) dati della banca di primo livello;
9) data della attestazione rilasciata dalla banca di primo livello;
b) i dati delle comunicazioni contabili relativi ai soggetti non residenti ed ai soggetti residenti limitatamente a quelli riguardanti i titoli detenuti all'estero:
1) codice investitore;
2) codice Stato;
3) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;
4) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;
5) dati identificativi del titolo;
6) valore nominale;
7) data dell'operazione;
8) valuta dell'operazione;
9) tipo dell'operazione;
10) interesse maturato;
11) scarto maturato.
2. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono inviati telematicamente nel primo periodo di trasmissione, disponibile per la banca di secondo livello, successivo alla data di acquisizione del modello di attestazione o di richiesta. Nel caso in cui i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, questa comunica telematicamente anche i propri dati identificativi nonché la data in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall', commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
3. I dati contabili di cui al comma 1, lettera b), sono inviati all'anagrafe tributaria in via telematica e successivamente all'invio dei dati previsti nel comma 2, secondo il seguente scadenziario:
Mese di riferimento Periodo di trasmissione
dell'operazione
__ __
Gennaio dal 16 al 28 febbraio
Febbraio dal 16 al 31 marzo
Marzo dal 16 al 30 aprile
Aprile dal 16 al 31 maggio
Maggio dal 16 al 30 giugno
Giugno dal 16 al 31 luglio
Luglio dal 16 al 31 agosto
Agosto dal 16 al 30 settembre
Settembre dal 16 al 31 ottobre
Ottobre dal 16 al 30 novembre
Novembre dal 16 al 31 dicembre
Dicembre dal 16 al 31 gennaio
4. Ad ogni trasmissione l'Amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate alla banca di secondo livello ai fini di eventuali modifiche da parte della stessa. Le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari sono stabilite con successivo decreto ministeriale.
5. Su richiesta della banca di secondo livello è possibile effettuare dal 1 al 30 settembre e dal 1 al 31 marzo di ciascun anno, ulteriori trasmissioni a correzione o a completamento di quelle che si riferiscono al semestre solare precedente. Per tali trasmissioni non si applica la pena pecuniaria di cui all', comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
6. La prima trasmissione telematica, relativa alla comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1997 e riguardante i dati del primo semestre 1997, è effettuata dal 1 giugno al 31 luglio 1997.
Storico versioni
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