Art. 4
In vigore dal 31 dic 1996
1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformità agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP.
2. In presenza di gravi e motivate circostanze, che rendono impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione sul modello 116/IMP da parte delle autorità fiscali estere, è ammesso, a seguito di apposito scambio di note con gli Stati interessati, il rilascio di una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel modello medesimo, a condizione che dall'attestazione stessa risulti la sussistenza del requisito sostanziale della residenza del beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all', lettera a).
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-04;632#art-4