Art. 5
In vigore dal 31 dic 1996
1. La banca di primo livello completa i modelli di cui all' con la propria attestazione circa il deposito dei titoli e la correttezza, sulla base degli elementi di cui è in possesso, dei dati identificativi dell'avente diritto e delle relative dichiarazioni ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro quindici giorni dalla data di ricezione di tali modelli.
2. La banca di primo livello invia alla banca di secondo livello entro il termine indicato nel comma 1 gli "affidavit" per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e la banca stessa. Inoltre comunica alla banca di secondo livello i dati relativi alle operazioni di movimentazione dei titoli in deposito nonché ogni altro elemento informativo necessario ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.
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