Art. 1

In vigore dal 31 dic 1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l', comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati. Visto l'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabilite le caratteristiche del modello di attestazione di cui all', comma 2, lettera a), le modalità ed i termini di conservazione dello stesso, nonché il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria ai sensi degli dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Ritenuta l'esigenza di adottare una procedura analoga a quella introdotta con il regolamento approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalità di rimborso ai non residenti delle ritenute sugli interessi dei titoli di Stato eccedenti i limiti convenzionali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Tenuto conto che l'organo consultivo ha fra l'altro, rilevato l'opportunità di eliminare l'obbligo delle comunicazioni contabili relative ai soggetti residenti di cui all', comma 1, lettera b), del regolamento; Considerato che le suddette comunicazioni contabili previste dall', comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono richieste per facilitare i riscontri fra le segnalazioni analitiche e il conto unico istituito dall', comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996; Ritenuta pertanto la necessità di mantenere il disposto dell', comma 1, lettera b), del regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-7269 del 4 dicembre 1996); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari: a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello; b) per banca di secondo livello si intende una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengano rapporti diretti in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva. Sono inoltre da considerare banche di secondo livello gli enti internazionali Euroclear e Cedel, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura di cui al presente regolamento, una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 2. Con il termine proventi si intendono gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso dei titoli medesimi da parte dei soggetti residenti negli Stati indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 o nei successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nonché da parte degli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo implicito. Il periodo di possesso è attestato dal deposito dei titoli diretto o indiretto, presso la banca di secondo livello. 3. La banca di secondo livello presenta all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme all'allegato modello 118/IMP.
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