Art. 3

In vigore dal 31 dic 1996
1. La banca di secondo livello acquisisce dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all', lettera a), il modello 116/IMP, allegato al presente regolamento, di attestazione dell'autorità fiscale competente o, per gli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, il modello 117/IMP, allegato al presente regolamento, di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva. 2. Il modello di attestazione 116/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il modello di richiesta 117/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino a quando non venga mutato il regime di esenzione. 3. Nel caso di deposito indiretto, la documentazione di cui al comma 1 è presentata alla banca di primo livello e produce effetti secondo quanto previsto dal comma precedente. 4. Nel periodo di prima applicazione della procedura di cui al presente regolamento, l'attestazione dell'autorità fiscale competente, redatta su modelli conformi ai modelli 116/IMP, presentata anteriormente al 1 gennaio 1997, produce effetti fino al 31 gennaio 1998.
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