Art. 2

Attestato di micologo

In vigore dal 30 gen 1997
1. Ai fini del presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-29;686#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo