Art. 3
Corsi di formazione
In vigore dal 30 gen 1997
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.
2. Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo presentano, per l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente la richiesta della gestione del corso. Essi, in ogni caso, devono disporre almeno di:
a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.
3. Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nell'allegato A.
4. Gli enti pubblici o privati presentano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte.
5. I corsi gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo delle regioni e delle province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-29;686#art-3