Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 30 gen 1997
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 gennaio 1995; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 settembre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
Storico versioni

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