Art. 6

Norme transitorie

In vigore dal 30 gen 1997
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato di micologo da parte della regione o della provincia autonoma di appartenenza, purchè la loro attività sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL. 2. Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei e svolgono, in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attività, purchè la stessa, sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL, fino a quando non vengono in possesso dell'attestato di micologo, da rilasciarsi secondo la procedura stabilita al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL. 5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attività fino a quando non vengano in possesso dell'attestato di micologo, da ottenersi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all', in qualità di privatisti. 7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da un ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle Regioni o delle province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 novembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-29;686#art-6

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