Art. 5

Commissione esaminatrice

In vigore dal 30 gen 1997
1. La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da: a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente; b) il responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso; c) un esperto micologo designato dalla USL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa; d) un docente del corso; e) un rappresentante del Ministero della sanità o dell'Istituto superiore di sanità. 2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ente organizzatore del corso. 3. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova pratica. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al Ministero della sanità che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.
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