Art. 2
2 / 6Attestato di micologo
In vigore dal 30 gen 1997
1. Ai fini del presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-29;686#art-2