Art. 6

In vigore dal 3 gen 1997
1. Al decreto ministeriate 5 giugno 1978, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l', è inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto Stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello Stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresì portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia è consentita, purchè siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria"; b) al primo comma dell' è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il visto non è richiesto quando si tratta di residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, su cui sono annotate le armi portate al seguito". 2. Al decreto ministeriale 24 novembre 1978 sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: " 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle armi destinate ad altri Stati membri dell'Unione europea"; b) dopo l', è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell', le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta"; c) dopo l', è inserito il seguente: "Art. 6-bis. - 1. La licenza di cui all'articolo precedente non è richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta. 2. L'esportazione temporanea di cui al comma 1 è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 1996 Il Ministro dell'interno NAPOLITANO Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Il Ministro delle finanze VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996 Registro n. 2 Interno, foglio n. 390
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