Art. 2
In vigore dal 3 gen 1997
1. La domanda per l'autorizzazione prevista dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata dal titolare della carta europea d'arma da fuoco al questore competente per il luogo di residenza o di domicilio. Oltre alle generalità del richiedente e agli estremi della carta europea, essa deve contenere:
a) l'indicazione dell'arma o delle armi che il richiedente intende portare o trasportare nel viaggio;
b) l'indicazione della località dello Stato membro dell'Unione europea ove il richiedente intende recarsi e degli altri Stati membri che intende eventualmente attraversare;
c) la durata del viaggio, comunque non superiore a un anno.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) la carta europea d'arma da fuoco, in originale, di cui il richiedente è titolare;
b) le autorizzazioni preventive, laddove richieste, dell'Autorità nazionale dello Stato o degli Stati membri dell'Unione europea di cui al comma 1, lettera b), in originale o copia autentica, salvo che gli estremi delle autorizzazioni, in corso di validità, risultino già annotati nella carta;
c) il permesso di porto d'armi, o copia autentica dello stesso, salvo che gli estremi di tale documento, in corso di validità, risultino già annotati nella carta.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è annotata dal questore, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco ed abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio e a ritrasferire in Italia l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.
Storico versioni
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