Art. 3
In vigore dal 3 gen 1997
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale. Oltre alle generalità del richiedente e agli estremi della carta europea d'arma da fuoco, essa deve contenere:
a) l'indicazione della località ove il richiedente intende recarsi;
b) la data di arrivo in Italia e la durata del viaggio, comunque non superiore ad un anno;
c) i motivi per cui intende portare o trasportare l'arma durante il viaggio;
d) gli elementi identificativi dell'arma o delle armi portate o trasportate.
2. Alla domanda deve essere allegata, in originale, la carta europea rilasciata dallo Stato di residenza dell'interessato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è annotata, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco, sempre che si tratti di armi che possono essere portate o trasportate in Italia e nello Stato di residenza dell'interessato. Detta autorizzazione abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio in Italia e a ritrasferire nello Stato di residenza l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.
4. Il richiedente è esonerato dall'obbligo di provare la capacità tecnica e di munirsi del certificato medico di idoneità previsto dall' della legge 6 marzo 1987, n. 89, quando risulta titolare di apposita autorizzazione al porto d'armi rilasciata dallo Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-10-30;635#art-3