Art. 4
In vigore dal 3 gen 1997
1. La domanda della persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea per il rilascio del nulla osta all'acquisto in Italia di un'arma comune da sparo, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è inoltrata al questore competente per il luogo in cui detta persona è domiciliata in Italia. Oltre alle generalità complete del richiedente, essa deve contenere:
a) il tipo di arma che il richiedente intende acquistare;
b) i motivi dell'acquisto;
c) il periodo di permanenza nel territorio dello Stato.
2. Quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato di residenza dell'interessato prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati l'accordo preventivo all'acquisto medesimo nonché l'autorizzazione a trasferire l'arma nel territorio dello Stato di residenza, rilasciati dalla competente autorità nazionale del predetto Stato.
3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 non esonera l'interessato dagli obblighi previsti dalla legge italiana per la detenzione, il porto, il trasporto, il trasferimento verso un altro Stato e le altre attività concernenti l'arma acquistata.
4. Il venditore deve dare comunicazione della operazione compiuta all'ufficio di polizia del luogo ove essa è avvenuta, entro i quindici giorni successivi.
Storico versioni
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