Art. 1
In vigore dal 3 gen 1997
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi";
Vista la citata direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991;
Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 25 febbraio 1993 relativa alla Carta europea d'arma da fuoco;
Visti gli articoli 31 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti gli articoli 46 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi per uso sportivo";
Visto l' della legge 6 marzo 1987, n. 89, recante: "Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi";
Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, concernente modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, concernente l'esportazione temporanea, da parte delle persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;
Ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del menzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/503.031.026 del 12 febbraio 1996);
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata alle persone residenti in Italia, con le modalità previste dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, su modello conforme all'allegato A al presente regolamento.
2. All'atto del rilascio, il richiedente è tenuto a consegnare la ricevuta del versamento per l'importo di L. 3.400, quale costo della carta europea d'arma da fuoco.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le eventuali variazioni del costo della carta.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-10-30;635#art-1