Art. 5

In vigore dal 3 gen 1997
1. La domanda per la concessione dell'accordo preventivo dell'autorità nazionale italiana, ai fini del rilascio, da parte della competente autorità nazionale dello Stato membro dell'Unione europea, dell'autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco in Italia o attraverso il territorio italiano, è inoltrata al questore competente per il luogo di destinazione, ovvero, se si tratta di transito, al questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte. 2. La domanda deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. 3. L'accordo preventivo è concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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