Art. 7

Nomina dei componenti del consiglio

In vigore dal 11 ott 1996
1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all', comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e - tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge. 2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dell'industria. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. 3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'. 4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età. 5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.
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Nomina dei componenti del consiglio (Art. 7 Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo