Art. 2

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

In vigore dal 11 ott 1996
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali 1. Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale. 2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell' della legge: a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse; b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti. 3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico del Ministero dell'industria, in caso di contenzioso. 4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all', comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale. 5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-07-24;501#art-2

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