Art. 3
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori.
In vigore dal 11 ott 1996
Procedure per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori.
1. Entro il termine di cui al comma 2 dell' e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell' della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità. Comunicano altresì tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-07-24;501#art-3