Art. 8

Sostituzione dei consiglieri

In vigore dal 11 ott 1996
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne dà immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
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Sostituzione dei consiglieri (Art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo