Art. 8
Sostituzione dei consiglieri
In vigore dal 11 ott 1996
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne dà immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-07-24;501#art-8