Art. 10

Norme transitorie

In vigore dal 11 ott 1996
1. In fase di prima applicazione, il presidente della camera di commercio provvede alla pubblicazione e alla comunicazione di cui al comma 1 dell', entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero dell'industria dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all', comma 2, della legge, nel caso in cui gli organi delle camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi. 2. Fino all'approvazione da parte del Ministero dell'industria dello statuto di cui all' della legge, il numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalità di cui all'. 3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della giunta nella composizione prevista dallo stesso statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 176
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