Art. 9

Composizione ed elezione dei membri della giunta

In vigore dal 11 ott 1996
1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell' della legge. 2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore. 3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso. 4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. 5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza. 6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.
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